Con le elezioni politiche del 4 marzo, avverrà il “battesimo del fuoco” della nuova legge elettorale, la numero 165 del 3 novembre 2017, negli conosciuta come Rosatellum, dal nome del deputato Pd Enrico Rosato che ne è stato l’ideatore.
La distribuzione dei seggi
La legge prevede un sistema misto, in parte proporzionale e in parte maggioritario, identico per la Camera e per il Senato, con una differenza: la distribuzione dei seggi per la Camera avverrà su base nazionale, per il Senato su base regionale.
Per entrambe le camere il 37% dei seggi è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali, dove vige il criterio del “chi prende più voti vince”, first past the post, nel gergo politico anglosassone. Il 61% dei seggi è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le soglie di sbarramento nazionali. Le liste verranno presentate in collegi plurinominali sotto forma di listini bloccati. Il 2% dei seggi è riservato ai cittadini italiani residenti all’estero, e vengono distribuiti proporzionalmente.
630 seggi alla Camera dei deputati,
231 assegnati con il maggioritario, 386 con il proporzionale315 seggi al Senato,
116 assegnati con il maggioritario, 193 con il proporzionaleGli italiani all’estero eleggono 12 deputati e 6 senatori
Soglie di sbarramento
Le percentuali di voti necessarie per entrare in parlamento, variano a seconda che la lista si presenti singolarmente o in coalizione. La soglia di sbarramento per una lista singola è fissata al 3% dei voti a livello nazionale. La soglia di sbarramento per le coalizioni è del 10% a livello nazionale. Possono inoltre partecipare alla distribuzione dei seggi del Senato le liste singole che ottengono il 20% dei voti a livello regionale o che eleggono due candidati nei collegi uninominali, sempre a livello regionale.
Parità di genere
Per assicurare la cosiddetta “rappresentanza di genere”, i candidati nelle liste devono essere collocati secondo un ordine alternato tra uomini e donne. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% nella posizione di capolista e così pure nell’insieme dei collegi uninominali a livello nazionale.
Come si vota
Il tutto avviene con un’unica scheda elettorale, che ricorda quella per l’elezione dei sindaci. Su di essa compaiono i nomi dei candidati nel collegio uninominale con accanto il contrassegno (o i contrassegni) del partito (o dei partiti) che li sostengono. A fianco dei contrassegni sono scritti i nomi dei candidati che concorrono al riparto proporzionale di lista. Liste molto corte – da due a quattro nomi – per consentire all’elettore di capire per chi sta votando (è stata la Corte costituzionale a sancire questo criterio). I candidati uninominali, se “vincono” nel loro collegio, risultano eletti direttamente. Quelli delle liste vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione e quindi in moltissimi casi si tratterà del capolista. L’elettore esprime un unico voto: se segna soltanto il candidato uninominale, il voto vale anche per la lista o, in caso di coalizioni, per le liste collegate (pro quota tra di loro in proporzione ai voti di ciascuna lista); se segna soltanto una lista, il voto vale anche per il candidato uninominale collegato. Uno stesso candidato può concorrere al massimo in cinque liste proporzionali e in un collegio uninominale.
Presentazione delle liste
La legge prevede che tra il 19 e il 21 gennaio vengano depositati i simboli delle liste, mentre tra il 29 e il 31 gennaio vanno depositati i candidati.