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Home Attualità Italia

Violenza sulle donne. Le novità del “codice rosso”.

19 Luglio 2019
in Italia
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Violenza sulle donne. Le novità del “codice rosso”.

I 21 articoli della legge per la “tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, di iniziativa governativa e approvata in via definitiva dal Senato, contengono sia interventi sul codice di procedura penale, per velocizzare i passaggi giudiziari (si è parlato a questo proposito di “codice rosso”), sia modifiche al codice penale, aggravando in alcuni casi le pene e in altri introducendo nuove fattispecie di reato, come ad esempio le norme contro il cosiddetto “revenge porn” o le lesioni permanenti al viso.

Gli interventi sul rito penale, inseriti soprattutto nei primi tre articoli, puntano a ridurre al massimo le indagini preliminari. La polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale e dovrà infatti attivarsi immediatamente senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza. La vittima dovrà essere ascoltata dal magistrato entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. La nuova legge prevede inoltre che la vittima abbia dodici mesi di tempo per sporgere denuncia e che l’eventuale sospensione condizionale della pena del condannato sia comunque subordinata alla partecipazione dello stesso a percorsi di recupero presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza delle vittime di violenza domestica e di genere.

Due nuovi reati sono configurati negli articoli 4 e 7. Il primo è la violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il secondo è la costrizione o induzione al matrimonio, con una pena da uno a cinque anni di reclusione per chiunque con violenza o minaccia, oppure approfittando di situazioni di particolare vulnerabilità, induca o costringa una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile.

Pene più severe per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi:la reclusione da due a sei anni prevista attualmente diventa da tre a sette anni; la pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza e di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi. Aumento delle pene anche per gli atti persecutori (“stalking”): la reclusione sarà da uno a sei anni e sei mesi.

L’articolo 10 affronta il fenomeno del “revenge porn”e sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 euro a 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. In particolare la pena è aggravata se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici; se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà ed è anche prevista la punibilità d’ufficio, mentre in generale si procede su querela della persona offesa).

Un’altra innovazione al codice penale consiste nella definizione del reato compiuto da chi provoca una deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Chi lo commette (articolo 12) è punito con la reclusione da otto a quattordici anni, ma se l’atto provoca la morte della vittima la pena è l’ergastolo. In caso di condanna, scatta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno.

Aumentate le pene per la violenza sessuale: sarà punita con il carcere da sei a dodici anni (da otto a quattordici per la violenza di gruppo). Rimodulato tutto l’apparato delle aggravanti, in particolare nel caso di minori.Una specifica aggravante riguarda gli atti con minori di 14 anni in cambio di denaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

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